Il Giudice del Lavoro accoglie il ricorso contro il Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A.: violato l’obbligo di “repêchage”. Non basta la riassunzione presso la ditta subentrante per legittimare il recesso.
Con una significativa sentenza pubblicata in data odierna (n. 10776/2025 R.G.), il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Martina Brizzi, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato alla signora Nadia Deynat, una dipendente storica del Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A., ordinandone l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro.
Il caso
La lavoratrice, assunta nel 2000 come operatore socio-sanitario, era stata licenziata nell’ottobre 2024 a seguito della perdita, da parte del Centro Serapide, dell’appalto per la gestione della RSA Toiano di Pozzuoli. Nonostante l’operatrice fosse stata riassunta dalla società subentrante (Innotec Soc. Coop.) in virtù della clausola sociale, ha impugnato il licenziamento sostenuta dalla Fp Cgil Area Metropolitana di Napoli ed assistita dall’avv. Raffaele Ferrara dell’Ufficio Legale della CGIL di Napoli, contestando la legittimità del recesso datoriale.
La decisione del Tribunale
Il Giudice ha stabilito che la cessazione di un appalto non giustifica automaticamente il licenziamento se l’azienda non dimostra l’impossibilità di ricollocare il lavoratore presso altre sedi o appalti attivi (cosiddetto obbligo di repêchage).
Secondo la sentenza, il Centro Serapide non ha fornito prova adeguata dell’impossibilità di reimpiegare la dipendente in mansioni equivalenti o inferiori presso le proprie strutture, rendendo il licenziamento privo di una reale giustificazione oggettiva.
Le conseguenze
Per effetto della decisione, il Tribunale ha disposto:
“Questa sentenza, la terza all’interno della stessa procedura di licenziamento,conferma un principio fondamentale: la tutela del lavoratore non viene meno con il cambio appalto.” commenta Marco D’Acunto, segretario regionale della Fp Cgil con delega alla sanità privata. “L’azienda uscente ha l’obbligo di verificare ogni possibile soluzione interna prima di procedere all’espulsione definitiva del dipendente, a prescindere dalle garanzie offerte dall’impresa subentrante. La Fp Cgil esprime grande soddisfazione per la decisione del Tribunale di Napoli e ringrazia la lavoratrice per aver creduto fino in fondo alle motivazioni addotte dal sindacato a monte dell’impugnativa del licenziamento ed aver tenuto duro in tutti questi mesi”.
La Segreteria Regionale FP CGIL







